IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Vista  l'ordinanza  sezione penale tribunale di Ancona 13 dicembre
 1990 declaratoria di nullita' del decreto g.i.p. detto tribunale  per
 mancanta indicazione nel detto provvedimento, del capo d'imputazione,
 stante  l'erroneita'  di  detta interpretazione che non individua nel
 giudice colleggiale del dibattimento l'organo titolare del potere  di
 sanatoria delle eventuali intercorse nullita' processuali;
    Poiche' nella concreta fattispecie alla riscontrata corenza ben si
 sarebbe   potuto   e  dovuto  avviare  richiedendo,  con  contestuale
 eventuale  differimento  dell'udienza   dibattimentale,   all'ufficio
 giudiziario  mittente  ed  emittente il decreto di rinvio a giudizio,
 l'originale  o  la  copia   dell'iniziale   decreto   di   fissazione
 dell'udienza   preliminare   ritualmente  notificato,  a  suo  tempo,
 all'imputato,  quest'ultimo  non  comparso all'udienza preliminare 13
 novembre 1990;
    Ritenuto che, allo stato degli atti, si e' sicuramente in presenza
 di una stasi processuale equiparabile a  quelle  situazioni  previste
 dall'art.  28, secondo comma, primo inciso, nuovo c.p.p., che possono
 dar luogo a conflitto di competenza ("casi analoghi a quelli previsti
 dal primo comma");
    Poiche' tuttavia al riguardo, per l'espresso disposto del  secondo
 inciso  dell'art.  28  c.p.v.,  nuovo  c.p.p.,  dovrebbe prevalere lo
 statuizione  del  giudice  dibattimentale,  e  quindi  questo  g.i.p.
 sarebbe  coartato  al  rinnovo  del  decreto  di  rinvio  a  giudizio
 dichiarato (erroneamente) nullo per mancato ricorso alla procedura di
 sanatoria, previa rimessione in moto di tutta la  procedura  prevista
 dagli artt. 418 e segg .. nuovo c.p.p. con evidente inutile dispendio
 di   energie   lavorative  e  processuali  (fissazione  e  conduzione
 dell'udienza preliminare) da parte del  giudice,  partecipazione  del
 p.m.  all'udienza  preliminare, avviso di rito, redazione del verbale
 d'udienza preliminare, ed altri svariati incombenti  da  parte  della
 cancelleria;
    Poiche',  per  di  piu', l'art. 28, secondo comma, secondo inciso,
 nuovo c.p.p. ha introdotto apposita  norma  che  contiene  potenziali
 enormi  danni per la celerita' e snellezza del nuovo rito processuale
 (si pensi, per esempio, all'ipotesi, tutt'altro che  remota,  di  una
 macroscopica   erronea   declaratoria  di  nullita'  in  un  processo
 caratterizzato da numerosi imputati), il tutto in contrasto  con  gli
 artt.  2,  3,  97  (buon andamento della p.a. - Amministrazione della
 giustizia ed  organizzazione  strutturale  procedurale  dei  pubblici
 uffici),  101,  secondo  comma,  della  Costituzione ("I giudici sono
 soggetti soltanto alla legge"), essendo di  tutta  evidenza  che,  in
 situazioni  come  quella  in  esame, il g.i.p., in ossequio formale a
 tale iniqua norma, verrebbe "sostanzialmente" costretta  a  porre  in
 essere  apposita attivita' processuale al di fuori di ogni previsione
 di legge e soltanto, lo si e' gia' detto e lo si ribadisce ancora una
 volta, in forza di erroneo provvedimento di altrta a.g. di fronte  al
 quale    egli   non   potrebbe   far   valere   qualsivoglia   giusta
 controdeduzione; essendo la questione non manifestatamente  infondata
 e   rilevante   nel  processo  de  quo,  in  quanto,  ove  dichiarata
 l'incostituzionalita' dell'infelice norma, la  richiamata  situazione
 di   stasi   processuale  troverebbe  equa  e  tecnicamente  corretta
 soluzione tramite la procedura del  conflitto  di  competenza  ("casi
 analoghi a quelli previsti dal primo comma");
    Poiche'  comunque  e'  probabile  che  la  nullita'  sarebbe stata
 comunque sanata dalla presenza, nel fascicolo per il dibattimento  di
 cui  all'art.  431 nuovo c.p.p., formato dalla cancelleria del g.i.p.
 sotto  la  direzione  e  secondo  le   prescrizioni   dello   stesso,
 dall'originario  decreto  di  citazione  per il giudizio dell'udienza
 preliminare, tenuto conto che si  e'  in  realta'  trattato  di  mera
 autentica  svista della cancelleria (perche' se nel testo del decreto
 ex art. 429 sta scritto "imputato come da foglio allegato"  significa
 che a detta allegazione e "spedizione" al dibattimento la cancelleria
 non  ha  proceduto, mentre la lettera tassativa del 431 non consente,
 altrettanto  incostituzionalmente  (artt.  2,  3  e  97  violati)  la
 predetta  inserzione,  non  potendosi certo sostenere che la presenza
 nel fascicolo del decreto di citazione ex artt. 418 del c.p.p.  venga
 ad  influenzare  la  decisione nel merito ed a violare quel principio
 cardine del modello processuale accusatorio secondo cui la  prova  si
 forma   soltanto   nell'ambito   del  dibattimento  (salvo  eccezioni
 tassative tipo incidente probatorio  ed  intercettazioni  telefoniche
 che  confermano  la  regola), mentre al contrario l'autorizzazione al
 suo inserimento sanerebbe ipotetiche insorgenti nullita',  attestando
 quindi  il  detto  originario decreto che l'imputato, comparso o meno
 all'udienza preliminare, ha avuto notizia dell'imputazione  e  quindi
 sono  stati  fatti  salvi  i  suoi diritti di difesa ex art. 24 della
 Costituzione; poiche' in ogni caso il g.i.p. esaurisce il suo compito
 con gli incombenti ex artt. 429 e 431 del c.p.p. a null'altro essendo
 tenuto;